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PREAMBOLO
La deontologia è quell’insieme di doveri e responsabilità a
cui si sottopongono gli appartenenti a determinate categorie
nell’espletamento della loro attività professionale.
Stabilire una propria identità, fornendo un servizio
socialmente utile, rappresenta un atto di distinzione per
ogni attività lavorativa.
· Il codice deontologico consente di
individuare, codificare e sviluppare le conoscenze e le
abilità specifiche per lo svolgimento di un’attività
professionale.
· Le norme che lo costituiscono
rappresentano anche la “regolamentazione” dei rapporti tra
professionisti e la collettività che usufruisce delle loro
prestazioni,a piena tutela di entrambi, quali singoli,
organizzazioni sociali e professionali.
· La predisposizione di un codice
deontologico e la sua revisione periodica sono atti di
fondamentale importanza per lo sviluppo di una professione.
· Codificare le proprie conoscenze e
competenze, nonché modalità operative ed abilità, significa
svolgere dignitosamente l’attività professionale ponendosi
anche precise regole morali.
· Seguire l’indicazione di regole,
comportamenti e progetti, accettandone le validità,
significa sentirsi rappresentati, sostenuti e, se
necessario, difesi o redarguiti.
FEDERAZIONE NAZIONALE NATUROPATI
HEILPRAKTIKER PROFESSIONISTI
ARTICOLO 1
Il presente codice deontologico è composto da regole
vincolanti per ogni naturopata il quale è tenuto alla loro
conoscenza ed osservanza.
Il mancato rispetto di tali regole determina sanzioni di
ordine disciplinare.
ARTICOLO 2
Coloro che utilizzano la definizione di Naturopata senza
averne i dovuti requisiti professionali (rapportati a
precisi e seri criteri di formazione didattica) , compiono
un atto di grave scorrettezza nei confronti degli utenti e
dei Naturopati regolarmente diplomati.
ARTICOLO 3
Il Naturopata ha il dovere di evitare ogni confusione di
ruoli abusando di titoli di ordine strettamente medico o
psicologico, qualora gli stessi non corrispondano ad una
vera e propria appartenenza professionale regolarmente
riconosciuta.
ARTICOLO 4
Il Naturopata, prendendosi cura, nell’ambito delle
proprie conoscenze, dell’individuo nella sua totalità,
considera suo preciso compito accrescere la conoscenza della
persona utente in quanto tale, nella sua completezza
psicofisica, con l’intento di migliorarne la qualità dello
stato di salute, attraverso una relazione che ne accresce la
capacità di riequilibrio e mirando innanzitutto alla
prevenzione della malattia organica.
ARTICOLO 5
Il Naturopata, conscio del proprio compito di fornire
una completa e specifica forma di consulenza per un
programma di igiene di vita, impostata soprattutto su
principi di prevenzione, anche in rapporto a condizioni
nutrizionali ed ambientali, accetta la responsabilità dei
propri atti professionali e delle loro dirette e prevedibili
conseguenze.
ARTICOLO 6
Nell’esercizio della professione il Naturopata ritiene
assolutamente illecito ogni atto, tecnica o parola che possa
portare danno alla dignità della Persona.
Condannato l’uso di concetti di “normale” e “patologico” ai
fini repressivi in campo sociale e politico, il Naturopata
non opera alcun tipo di discriminazione in base
all’estrazione sociale, al sesso di appartenenza,
all’orientamento sessuale, all’etnia, alla politica, alla
nazionalità, alla disabilità, allo stato socio-economico.
ARTICOLO 7
Il Naturopata è tenuto a mantenere un livello adeguato
di aggiornamento e competenza a livello professionale.
Competenza esperienza e formazione sono sempre presenti e
curate in modo minuzioso con l’intenzione e il dovere
primario di indirizzo verso l’aiuto delle Persone, senza
peraltro sviluppare giudizi ed opinioni di sorta verso le
stesse.
Riconoscendo i limiti della propria competenza, il
Naturopata non impiega metodologie senza adeguato fondamento
sperimentale e scientifico.
ARTICOLO 8
Il Naturopata salvaguarda la sua autonomia nella scelta
delle metodologie e dei prodotti stessi, nonché della loro
utilizzazione, dalle eventuali pressioni di case produttrici
o di qualsivoglia veicolo di origine pubblicitario.
ARTICOLO 9
Il Naturopata non deve utilizzare alcuna forma
pubblicitaria atta ad ingannare l’utente circa la
possibilità che l’intervento naturopatico possieda sullo
stato psico-fisico di un individuo.
Parimenti non avvalla con il proprio nome ed il proprio
titolo professionale attività ingannevoli, ma il dovere di
offrire la propria professionalità a livello collaborativo
nel rispetto delle altrui competenze.
ARTICOLO 10
Il Naturopata è strettamente subordinato al segreto
professionale; pertanto non rivela notizie, fatti o
informazioni personali degli utenti di cui può essere messo
al corrente durante la sua attività.
Nei casi di collaborazione con colleghi o altri
professionisti, può condividere solo le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di
collaborazione, comunque sempre nell’intento di migliorare
la qualità dello stato di salute dell’utente. La segretezza
di tali informazioni deve essere completamente protetta
anche attraverso il controllo e la corretta custodia degli
appunti, annotazioni, scritti o documentazioni di qualsiasi
genere che riguardano l’attività ed il rapporto
professionale, in piena osservanza delle norme vigenti in
materia di privacy.
ARTICOLO 11
Il Naturopata si vieta qualsiasi tipo di condotta atta a
nuocere alle Persone di cui si occupa e non utilizza il
proprio ruolo per assicurare a sé o ad altri, indebiti
vantaggi di tipo personale.
ARTICOLO 12
Il Naturopata è tenuto ad indicare, alla fase iniziale
del rapporto, l’entità del compenso professionale, che dovrà
essere adeguato alle prestazioni presumibilmente da
svolgere.
Il Naturopata è tenuto a rispettare le indicazioni di ordine
tariffario suggerite dalla Federazione Nazionale Naturopati
Heilpraktiker Professionisti. In nessun caso il compenso
potrà essere condizionato all’esito del risultato
dell’intervento professionale, vietandosi altresì l’uso
degli strumenti di valutazione di cui dispone.
ARTICOLO 13
Il Naturopata si impegna a favorire le via di
comunicazione ed interscambio con i propri colleghi,
favorendo altresì la formazione e l’aggiornamento
professionale degli stessi con i quali mantiene rapporti
ispirati ai principi della solidarietà, della lealtà e del
rispetto. Sente inoltre, come sua precisa responsabilità ,
quella di favorire la diffusione delle sue conoscenze e
della scienza naturopatica per scopi di benessere umano e
sociale.
ARTICOLO 14
Il Naturopata valuta, nell’interesse della Persona,
l’eventuale ricorso ad altre specifiche competenze di ordine
specialistico o medico, fornendo l’eventuale consulenza
richiesta senza pretendere né accettare compensi di alcun
tipo per tali inviti.
ARTICOLO 15
Durante l’esercizio della professione e comunque venga
rappresentata, a qualunque titolo, la professione stessa, il
Naturopata è tenuto ad uniformare la propria condotta ai
principi del decoro e della dignità professionale.
ARTICOLO 16
Il Naturopata si astiene dal rilasciare dichiarazioni
false od ingannevoli concernenti la propria formazione o
sugli effetti che la Naturopatia possiede sullo stato di
salute psico-fisica della Persona.
ARTICOLO 17
Il Naturopata evita di assumere pubblicamente
comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della
clientela.
ARTICOLO 18
Il Naturopata svolge la propria attività in ambiti e
situazioni che non compromettono la propria autonomia
professionale e il rispetto delle norme deontologiche. Il
Naturopata non svolge la propria attività professionale
telefonicamente o a distanza.
ARTICOLO 19
Il Naturopata – a tutela dell’utente e della propria
professionalità – contrasta l’esercizio dell’attività da
parte di soggetti che non abbiano la formazione
professionale idonea, informando tempestivamente la
Federazione Nazionale Naturopati.
ARTICOLO 20
Le prestazioni nei confronti delle persone minorenni
sono subordinate al consenso delle persone che esercitano la
potestà genitoriale o la tutela.
ARTICOLO 21
Presso la Federazione Nazionale Naturopati è istituito
il “Registro dei Naturopati” , elenco in cui vengono
inseriti su domanda coloro che hanno conseguito un titolo
idoneo all’esercizio dell’attività professionale attraverso
un idoneo corso di studi.
Agli iscritti viene assegnato un numero di iscrizione.
ARTICOLO 22
Presso la Federazione Nazionale Naturopati è costituita
la “Commissione di Controllo”, composta da cinque membri
eletti dall’Assemblea della Federazione con durata in carica
triennale, che ha la facoltà di verificare la sussistenza
delle condizioni per l’esercizio dell’attività professionale
da parte degli iscritti nel registro, nonché esercita i
poteri sanzionatori di cui al seguente articolo, in presenza
di accertate violazioni del codice deontologico.
ARTICOLO 23
La Commissione di Controllo può emettere – nei confronti
degli iscritti nel registro – i seguenti provvedimenti
disciplinari, previa audizione dell’interessato, al quale
devono essere preventivamente comunicati i motivi di
contestazione e consentito di essere assistito durante il
procedimento da un difensore con diritto di esaminare gli
atti, nonché di intervenire oralmente e per iscritto:
1) Richiamo orale;
2) Censura scritta;
3) Diffida;
4) Sospensione dal Registro e dall’attività professionale
per un massimo di mesi sei;
5) Radiazione dal Registro con diffida all’esercizio
dell’attività professionale.
ARTICOLO 24
Attraverso i predetti provvedimenti disciplinari è
consentito ricorerre dinanzi all'autorità giudiziaria
competente.
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