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NOVITA’ NUOVO FORFETTONE 2008
Soggetti interessati:
Imprese individuali e professionisti singoli che:
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1. |
nell'anno precedente:
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hanno conseguito ricavi o compensi non superiori
a 30.000 euro
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non hanno avuto lavoratori dipendenti o
collaboratori (anche a progetto)
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non hanno effettuato cessioni all'esportazione
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non hanno erogato utili da partecipazione agli
associati con apporto di solo lavoro
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2. |
nel triennio precedente non hanno effettuato
acquisti di beni strumentali e sostenuto spese per
canoni di locazione anche immobiliare e/o leasing
per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni
strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito
dell’attività di impresa o di lavoro autonomo
esprimono un valore pari al 50 per cento dei
relativi corrispettivi) |
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3. |
non sono soci di società di persone o associazioni
professionali |
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4. |
iniziano l'attività e presumono di possedere i
requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei
30.000 euro di ricavi o compensi deve essere
ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova
attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è
di 10.000 (4/12 di 30.000). Il codice per chi inizia
l’attività di Naturopatia è il 96.09.09 indicando
nella descrizione l’attività ivi esercita
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Attenzione: Possono scegliere il nuovo regime già dal
2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia" che avevano
optato per il regime ordinario, sono soppressi tutti i
regimi dei marginali mentre rimane in vigore il regime delle
nuove iniziative produttive “forfettino”che dovrà
essere attentamente valutato da chi intraprende una
nuova attività.
I vantaggi del nuovo regime:
Irpef e Addizionali
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e
comunali.
Il nuovo regime comporta l'applicazione di
un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito,
calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese
sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di
cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza
dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali
(circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio
dell'attività produttiva).
Iva
Esonero dagli adempimenti ai
fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni,
comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza
l´addebito dell´Iva citando che trattasi di: “operazioni
di cui all’art.1 comma 100 legge 244/2007” e non si
detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si
trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Irap
Esenzione da Irap con
conseguente azzeramento totale dei costi connessi al
tributo.
Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e
parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione
dei costi e degli adempimenti connessi.
Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili.
Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e
delle bollette doganali;
la certificazione dei corrispettivi e emissione delle
fatture;
la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
ritenuta di acconto sulle fatture emesse nei confronti di
imprese, associazioni, ditte, società;
bollo sull’originale delle fatture di euro 1,81 per importi
superiore a 77,47;
la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
Alternativa opzione per il regime ordinario
I contribuenti considerati "minimi" possono comunque
scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei
modi ordinari “comportamento concludente”.
L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata
con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione
del regime normale.
L'opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con
effetto dal periodo d’imposta successivo
La cessazione dal regime dei "minimi"
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Dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche
solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza
una delle condizioni di esclusione.
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Dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti
superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso
si ha l’obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai
corrispettivi documentati dall'inizio del periodo di
imposta.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare la
circolare 7/E del 28/1/2008
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (PRIVACY)
In merito alla normativa sulla protezione dei dati personali
“legge 196/2003 sulla privacy” il trattamento dei dati
personali può avvenire solo previo consenso (orale o
scritto), che presuppone un’adeguata informativa (art.
13) e deve essere obbligatoriamente espresso (art. 23,
comma 1).
In base alla normativa il consenso deve essere:
- documentato
per iscritto relativamente ai dati personali;
- manifestato
in forma scritta per il trattamento dei dati sensibili.
Il documento programmatico della sicurezza (art. 34, co. 1
lett. g) va redatto entro il 31 marzo di ogni anno in caso
di trattamento di dati sensibili. Per dati sensibili
s’intendono i dati personali idonei a rilevare: origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere; opinione politiche, adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la
vita sessuale.
Si segnala che occorre adottare particolari accorgimenti per
il trattamento dei dati con strumenti elettronici.
Elaborato a cura di Studio
Landra Rag.Dario – Via Sette Assedi n.2 Cuneo, su incarico
dell’Istituto Rudy Lanza con sede uffici operativi in
Luserna San Giovanni Via Fuhrmann n.74.
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