Benvenuti nel Sito della FNNHP
Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti


Il sito ha lo scopo di dare voce a tutti coloro che si occupano e si interessano di Naturopatia, contribuendo a far conoscere l'operato e la figura del Naturopata.
Nelle nostre pagine web troverete informazioni sulla Federazione, sui dibattiti, sui convegni, sui sondaggi e su tutto ciò che fa parte del mondo della Naturopatia.
Il sito è gestito autonomamente e ha come obiettivo un dialogo costante tra le parti, permettendo una gestione di tipo collaborativo delle informazioni e delle risorse pubblicate.
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 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 ASPETTI FISCALI

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FEDERAZIONE NAZIONALE NATUROPATI
HEILPRAKTIKER PROFESSIONISTI

Presidente: Dott. Rudy Lanza
E-mail:
presidenza@federnaturopati.org 

Segreteria:
Via Vela, 49 - 10128 Torino

mercoledì 9.00-12.00

(Clicca qui per saperne di più)

 

 

INQUADRAMENTO FISCALE DEL NATUROPATA

Finendo il percorso scolastico triennale di Naturopatia, ci si trova a dover affrontare la problematica dell’inquadramento fiscale.
Occorre, prima di iniziare l’attività in forma professionale, dotarsi di una posizione fiscale e previdenziale nei 30 gg. dalla data d’inizio che consiste per i lavoratori autonomi che esercitano attività in forma individuale:

  • richiesta partita IVA tramite apposito modello d’inizio attività le cui istruzioni si possono prelevare o consultare sul sito www.agenziaentrate.it oppure rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale. L’attività è inquadrata nel codice 96.09.09 Altre attività di servizi alla persona” ed è ricompressa negli studi di settore (art. 62-bis, D.L. 331/1993) “SG99U” cluster 24 - Attività di naturopatia. Nel modello occorre prestare attenzione al quadro I “altre informazioni in sede d’inizio attività” ove sono richiesti i dati  dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività la cui mancata compilazione è sanzionata.

Tuttavia,a chi è in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività paramediche,è consigliato l’inquadramento fiscali nei codici 86.90.21 oppure 86.90.29.

  • domanda d’iscrizione all’INPS nella Gestione Separata, su modelli in distribuzione presso gli uffici competenti o tramite il sito www.inps.it, cliccando su servizio on-line.

Non è necessario iscriversi al Registro Imprese e all’INAIL. A quest’ultimo ci si iscrive solo nel momento in cui si hanno dei dipendenti che nella presente disamina non è contemplato.

La professione del Naturopata, malgrado non sia ancora stata riconosciuta nel novero delle professioni intellettuali di cui al 2229 c.c. è regolata dalla normativa fiscale vigente dei lavoratori autonomi e non si qualifica come attività d’impresa.

Per quanto riguarda la modalità sulla tenuta delle scritture contabili, con esclusione del nuovo regime dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative produttive le cui particolarità sono trattate in seguito, è previsto un regime naturale, quello della contabilità semplificata. Il regime della contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione di cui si omette la trattazione.

Registri obbligatori
I professionisti in contabilità semplificata  possono eliminare il registro incassi e pagamenti e utilizzare solo i registri  Iva se vi annotano separatamente, in apposite sezioni le operazioni non soggette a Iva con obbligo a fine anno di annotare le somme non incassate e di quelle non pagate. Altra semplificazione è la facoltà di non tenere il registro dei cespiti ammortizzabili se si  forniscono i  relativi dati in forma ordinata all’amministrazione finanziaria su richiesta. 
I registri non devono più essere bollati ma solo numerati e intestati prima del suo utilizzo.

Adempimenti
Si segnalano gli obbligo imposti dalla vigente normativa:

  • emissione fatture con aliquota Iva 20% con facoltà di rivalsa  4% contributo previdenziale, deduzione ritenuta acconto 20% per le prestazioni rese non  nei confronti dei privati;

  • liquidazione IVA trimestrale oppure mensile entro 16 mese o trimestre successivo;

  • acconto Iva entro  27/12 - saldo 16/3 anno successivo al periodo di imposta;

  • presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30/6 telematica 31/7 dell’anno successivo (salvo proroghe stabilite dal legislatore);

  • versamento  imposte:  saldi – acconti  16/6–16/7 con maggiorazione 0,50%; acconti 30/11;

  • versamento contributi previdenziali (INPS) aliquota 24,72% o 17% se iscritti in altre forme previdenziali (es. pensionati, dipendenti, commercianti, artigiani ecc.) come sopra.

  • comunicazione annuale Iva  entro 28/2;

  • elenchi per operazioni intracomunitarie  operatori con cadenza annuale entro  31/1;

  • certificazioni ritenute acconto operate entro il 15/3 anno successivo;

  • in caso di accertamento bancario la presunzione di reddito dei prelevamenti e riscossioni   se non risultanti con i riscontri delle scritture contabili o dove non sia fornita indicazione del destinatario e quindi si consiglia di tenere traccia e pezze giustificative delle operazioni effettuate sia sui conti personali sia sui conti dei familiari conviventi.  

Tutti gli adempimenti (versamenti, dichiarazioni, comunicaz. ecc.) dovranno pervenire all’Amministrazione finanziaria  con mezzi telematici con possibilità di  compierli direttamente accreditandosi sul sito Agenzia Entrate (fisconline) o avvalendosi di intermediari abilitati.

Determinazione del reddito
La determinazione del reddito avviene secondo il principio di cassa. 
Di norma tutto quanto è corrisposto al naturopata, fatta eccezione per le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, costituiscono reddito di lavoro autonomo. I costi sono deducibili  solo se riferiti all’attività esercitata, il requisito d’inerenza è diretto ad impedire la deduzione di spese personali, ma per talune spese particolari in cui tale verifica del requisito d’inerenza è difficile, il  legislatore ha previsto delle limitazioni sulla sua intera deducibilità e in particolare:

  • vitto e alloggio fino al 2% dei compensi percepiti e dal 2009 nel limite del 75% del loro ammontare mentre è ammessa dall'1/9/2008 la detrazione integrale dell’Iva pagata. Non concorrono nel 2% e quindi sono deducibili per intero le spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, ma su tale procedura è utile un approfondimento (vedi circolare Ag. Entrate 4 Agosto 2006, n.28/E consultabile sul sito Agenzia Entrate);

  • spese di rappresentanza fino all’1 % dei compensi;

  • convegni, congressi, corsi di aggiornamento per il 50% del loro ammontare;

  • beni utilizzati promiscuamente  per il 50%  o in percentuale diversa se si possa stabilire un criterio tra l’utilizzo personale e non quali ad esempio i costi dell’abitazione utilizzata anche come studio;

  • telefoni fissi, cellulari, internet e spese relative (modem, router ecc.) per il 80% del loro ammontare;

  • beni strumentali (computer, apparecchiature, mobili ecc.) di costo fino a  € 516,46 per intero mentre per quelli superiori con quote di ammortamento in più anni, con particolarità per le autovetture la cui deduzione delle quote di ammortamento è limitata  al 40%  fermo restando il limite assoluto di costo pari ad  € 18.075,99 legata ad un mezzo per ciascun professionista;

  • costi relative alle auto utilizzate per lo volgimento dell’attività nel limite del 40%  se non immatricolate come autocarro la cui deducibilità e pari al suo intero ma di cui si segnalano dubbi sul requisito della stretta inerenza in funzione dell’attività esercita,  si segnala la detraibilità dell’Iva pagata nella stessa  percentuale sia sull’acquisto che sulle spese di utilizzo delle auto;

  • immobili in proprietà e/o il leasing strumentale all’attività  è prevista la sua deducibilità  con delle particolarità specifiche da esaminare nel suo particolare;

  • compensi al coniuge, ai figli e ascendenti non sono deducibili se non da questi fatturati.

Irap -  imposta regionale sulle attività produttive 3,9% sul reddito professionale
Professionisti senza organizzazione: la Corte Costituzionale (sent. 21/5/2001 n. 156) ha ribadito l’orientamento dell’amministrazione finanziaria, in base alla quale l’Irap non si applica ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza di capitali e lavoro altrui. Si definisce organizzata (soggetta a Irap) l’attività che sia in grado di svilupparsi e funzionare anche in assenza del professionista. Che cosa è meglio fare ? si consiglia di valutare la propria attività e se questa non è organizzata con lavoro di terzi, impiego d’ingenti beni strumentali escludersi da detta imposizione ma ciò vale solo per i contribuenti in regime normale parchè i contribuenti minimi  sono già esclusi.  

Regimi particolari
Il professionista, persona fisica, in base al volume di affari (presunto per chi inizia l’attività)  può  scegliere tra i seguenti regimi agevolati:

Contribuenti minimi (vedi art. 1,  co. 96-117 L. 244/2007) in vigore dal 1/1/2008 quale regime naturale per tutti i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • compensi conseguiti nell’anno solare precedente non superiori a 30.000;

  • non aver sostenuto spese per lavoro dipendente, collaboratori o aver erogato quote di utili ad associati in partecipazione di lavoro;

  • non aver acquisito nei tre anni precedenti beni strumentali anche per mezzo di locazione o leasing (attenzione il canone di affitto dello studio rientra) per un valore superiore a € 15.000;

  • non essere soci di società di persone o associazioni professionali.

Occorre precisare che la verifica dei 30.000 euro per i compensi in questo particolare  regime va ragguagliata ad anno solare.

Obblighi contabili: i contribuenti minimi in questo regime sono obbligati ad emettere fattura con addebito Iva.

Devono solo: numerare e conservare le fatture di acquisto  emettere le fatture e quindi non eseguire nessuna registrazione contabile.

Il reddito si determina con il criterio di cassa, scomputando dai ricavi anche l’acquisto dei beni strumentali.

Sul risultato, dedotto i contributi previdenziali versati, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 20%.

Si è esclusi dall’applicazione dell’Irap e dagli studi di settore mentre non è prevista l’esclusione delle ritenute di acconto, che quindi sono effettuate o subite con i criteri ordinari.

Regole particolari sono previste per la fuoruscita dal regime, con decorrenza per annualità successiva, nel caso di superamento delle soglie dei compensi e beni strumentali, passaggio dal regime normale a quello dei minimi cui si rimanda alla documentazione tributaria consultabile sul sito www.agenziaentrate.it documentazione tributaria.

Regime sostitutivo (Forfettino) articolo 13 della legge 388/00 è riservato a solo ai contribuenti   la cui attività di naturopata  sia considerata:

  • una  nuova attività e non  la mera prosecuzione di una precedente anche come dipendente o collaboratore;

  • non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale o d’impresa anche in qualità di socio di società di persone;

  • ammontare dei compensi non superiori a euro 30.987,41.

  • Ci sono anche per questo regime dei  vantaggi:

  • facoltà di avvalersi del tutor dell’amministrazione finanziaria (quasi mai utilizzato) ;

  • l’esonero dall’obbligo della tenuta della contabilità;

  • l’esonero dagli obblighi di registrazione e di liquidazione periodica dell’IVA;

  • l’applicazione sul reddito determinato in via ordinaria l’imposta sostitutiva del 10% in luogo degli scaglioni IRPEF. 

Obblighi contabili: i contribuenti minimi sono obbligati a emettere fattura con addebito dell’Iva sui  compensi percepiti, non sono soggetti a ritenuta di acconto. Occorre conservare i documenti e le spese sostenute al fine di compilare la dichiarazione annuale dei redditi per liquidare imposta sostitutiva, Iva, Irap e studi di settore.

Applicazione: i contribuenti che intendono avvalersi delle semplificazioni e regimi particolari devono attestare in sede d’inizio attività di presumere di non superare i predetti limiti con corrette opzioni e domande “quadro B”.

Passaggio: è consentito il passaggio dal regime delle nuove iniziative a quello dei minimi.

Conclusioni: districarsi nell’ambito fiscale non è compito agevole,  pertanto si consiglia dopo un’attenta lettura di quanto riportato,  la conferma di un esperto su quanto  s’intende intraprendere, partendo dalla scelta del regime da scegliere e l’assistenza per  la liquidazione dei tributi da versare e relativi adempimenti.

Sicuramente la scelta di uno dei regimi particolari, se si è nelle condizioni soggettive per adottarlo è la scelta migliore, perché come si può costatare, non prevede la tenuta della contabilità, il versamento delle imposte in misura sostitutiva, minori adempimenti fiscali e conseguenti costi per la sua gestione.

 

Alcuni esempi: se sono titolare di altri redditi l’aliquota sostitutiva è sempre vantaggiosa: in entrambi i regimi gli adempimenti sono minimi e come nel caso dei minimi non occorre quasi il consulente se non eventualmente per la compilazione della dichiarazione dei redditi cui consiglio di rivolgersi in ogni caso.    
 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (PRIVACY)
In merito alla normativa sulla protezione dei dati personali “legge 196/2003 sulla privacy”  il trattamento dei dati personali può avvenire solo previo consenso (orale o scritto), che presuppone un’adeguata informativa (art. 13)  e deve essere obbligatoriamente espresso (art. 23, comma 1).

In base alla normativa il consenso deve essere:

- documentato per iscritto relativamente ai dati personali;

- manifestato in forma scritta per il trattamento dei dati sensibili.

Il documento programmatico della sicurezza (art. 34, co. 1 lett. g) va redatto entro il 31 marzo di ogni anno in caso di trattamento di dati sensibili. Per dati sensibili s’intendono i dati personali idonei a rilevare: origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinione politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
Si segnala che occorre adottare particolari accorgimenti per il trattamento dei dati con strumenti elettronici.

Elaborato a cura di Studio Landra Rag.Dario – Via Sette Assedi n.2  Cuneo, su incarico dell’Istituto Rudy Lanza con sede uffici operativi in Luserna San Giovanni  Via Fuhrmann n.74.