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Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti


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FEDERAZIONE NAZIONALE NATUROPATI
HEILPRAKTIKER PROFESSIONISTI

Presidente: Dott. Rudy Lanza
E-mail:
presidenza@federnaturopati.org 

Segreteria:
Via Vela, 49 - 10128 Torino

mercoledì 9.00-12.00

(Clicca qui per saperne di più)

 

 

NOVITA’ NUOVO FORFETTONE 2008

Soggetti interessati:

Imprese individuali e professionisti singoli che:

1.

nell'anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro

  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)

  • non hanno effettuato cessioni all'esportazione

  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

2.

nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali  e sostenuto spese per canoni di locazione anche immobiliare e/o leasing per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)

3.

non sono soci di società di persone o associazioni professionali

4.

iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000). Il codice per chi inizia l’attività di Naturopatia è il 96.09.09 indicando nella descrizione l’attività ivi esercita

Attenzione: Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia" che avevano optato per il regime ordinario, sono soppressi tutti i regimi dei marginali mentre rimane in vigore il regime delle nuove iniziative produttive “forfettino”che dovrà essere attentamente valutato da chi intraprende una nuova attività.

I vantaggi del nuovo regime:
Irpef e Addizionali
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).

 

Iva
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva citando  che trattasi di: “operazioni di cui all’art.1 comma 100 legge 244/2007”  e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

 

Irap
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
la certificazione dei corrispettivi e  emissione delle fatture;
la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
ritenuta di acconto sulle fatture emesse nei confronti di imprese, associazioni, ditte, società;
bollo sull’originale delle fatture di euro 1,81  per importi superiore a 77,47;
la titolarità di un conto corrente bancario o postale.

Alternativa  opzione per il regime ordinario
I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari “comportamento concludente”.
L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.
L'opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d’imposta successivo
 

La cessazione dal regime dei "minimi"

  • Dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione.

  • Dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall'inizio del periodo di imposta.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare la circolare 7/E del 28/1/2008


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In merito alla normativa sulla protezione dei dati personali “legge 196/2003 sulla privacy”  il trattamento dei dati personali può avvenire solo previo consenso (orale o scritto), che presuppone un’adeguata informativa (art. 13)  e deve essere obbligatoriamente espresso (art. 23, comma 1).

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Si segnala che occorre adottare particolari accorgimenti per il trattamento dei dati con strumenti elettronici.

Elaborato a cura di Studio Landra Rag.Dario – Via Sette Assedi n.2  Cuneo, su incarico dell’Istituto Rudy Lanza con sede uffici operativi in Luserna San Giovanni  Via Fuhrmann n.74.