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INQUADRAMENTO FISCALE DEL
NATUROPATA
Finendo
il percorso scolastico triennale di Naturopatia, ci si trova
a dover affrontare la problematica dell’inquadramento
fiscale.
Occorre, prima di iniziare l’attività in forma
professionale, dotarsi di una posizione fiscale e
previdenziale nei 30 gg. dalla data d’inizio che consiste
per i lavoratori autonomi che esercitano attività in forma
individuale:
-
richiesta
partita IVA tramite apposito modello d’inizio attività
le cui istruzioni si possono prelevare o consultare sul
sito
www.agenziaentrate.it
oppure rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle
Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.
L’attività è inquadrata nel codice 96.09.09 “Altre
attività di servizi alla persona” ed è ricompressa
negli studi di settore (art. 62-bis, D.L. 331/1993) “SG99U”
cluster 24 - Attività di naturopatia. Nel modello
occorre prestare attenzione al quadro I “altre
informazioni in sede d’inizio attività” ove sono
richiesti i dati dell’immobile destinato all’esercizio
dell’attività la cui mancata compilazione è sanzionata.
Tuttavia,a chi è in possesso dei requisiti per lo
svolgimento di attività paramediche,è consigliato
l’inquadramento fiscali nei codici 86.90.21 oppure
86.90.29.
Non è
necessario iscriversi al Registro Imprese e all’INAIL. A
quest’ultimo ci si iscrive solo nel momento in cui si hanno
dei dipendenti che nella presente disamina non è
contemplato.
La
professione del Naturopata, malgrado non sia ancora stata
riconosciuta nel novero delle professioni intellettuali di
cui al 2229 c.c. è regolata dalla normativa fiscale vigente
dei lavoratori autonomi e non si qualifica come
attività d’impresa.
Per
quanto riguarda la modalità sulla tenuta delle scritture
contabili, con esclusione del nuovo regime dei
contribuenti minimi e delle nuove iniziative produttive
le cui particolarità sono trattate in seguito, è
previsto un regime naturale, quello della contabilità
semplificata. Il regime della contabilità ordinaria è
applicabile solo su opzione di cui si omette la trattazione.
Registri
obbligatori
I
professionisti in contabilità semplificata possono
eliminare il registro incassi e pagamenti e utilizzare solo
i registri Iva se vi annotano
separatamente,
in apposite sezioni le operazioni non soggette a Iva con
obbligo a fine anno di annotare le somme non incassate e di
quelle non pagate. Altra semplificazione è la facoltà di non
tenere il registro dei cespiti ammortizzabili se si
forniscono i relativi dati in forma ordinata
all’amministrazione finanziaria su richiesta.
I registri non devono più essere bollati ma solo numerati e
intestati prima del suo utilizzo.
Adempimenti
Si
segnalano gli obbligo imposti dalla vigente normativa:
-
emissione fatture con aliquota Iva 20% con facoltà di
rivalsa 4% contributo previdenziale, deduzione ritenuta
acconto 20% per le prestazioni rese non nei confronti
dei privati;
-
liquidazione IVA trimestrale oppure mensile entro 16
mese o trimestre successivo;
-
acconto Iva entro 27/12 - saldo 16/3 anno successivo al
periodo di imposta;
-
presentazione della dichiarazione dei redditi entro il
30/6 telematica 31/7 dell’anno successivo (salvo
proroghe stabilite dal legislatore);
-
versamento imposte: saldi – acconti 16/6–16/7 con
maggiorazione 0,50%; acconti 30/11;
-
versamento contributi previdenziali (INPS) aliquota
24,72% o 17% se iscritti in altre forme previdenziali
(es. pensionati, dipendenti, commercianti, artigiani
ecc.) come sopra.
-
comunicazione annuale Iva entro 28/2;
-
elenchi per operazioni intracomunitarie operatori con
cadenza annuale entro 31/1;
-
certificazioni ritenute acconto operate entro il 15/3
anno successivo;
Tutti gli
adempimenti (versamenti, dichiarazioni, comunicaz. ecc.)
dovranno pervenire all’Amministrazione finanziaria con
mezzi telematici con possibilità di compierli
direttamente accreditandosi sul sito Agenzia Entrate (fisconline)
o avvalendosi di intermediari abilitati.
Determinazione del reddito
La
determinazione del reddito avviene secondo il principio di
cassa.
Di norma tutto quanto è corrisposto al naturopata, fatta
eccezione per le anticipazioni effettuate in nome e per
conto del cliente, costituiscono reddito di lavoro autonomo.
I costi sono deducibili solo se riferiti all’attività
esercitata, il requisito d’inerenza è diretto ad impedire la
deduzione di spese personali, ma per talune spese
particolari in cui tale verifica del requisito d’inerenza è
difficile, il legislatore ha previsto delle limitazioni
sulla sua intera deducibilità e in particolare:
-
vitto
e alloggio fino al 2% dei compensi percepiti e dal 2009
nel limite del 75% del loro ammontare mentre è ammessa
dall'1/9/2008 la detrazione integrale dell’Iva pagata.
Non concorrono nel 2% e quindi sono deducibili per
intero le spese sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate in fattura, ma su
tale procedura è utile un approfondimento (vedi
circolare Ag. Entrate 4 Agosto 2006, n.28/E consultabile
sul sito Agenzia Entrate);
-
spese
di rappresentanza fino all’1 % dei compensi;
-
convegni, congressi, corsi di aggiornamento per il 50%
del loro ammontare;
-
beni
utilizzati promiscuamente per il 50% o in percentuale
diversa se si possa stabilire un criterio tra l’utilizzo
personale e non quali ad esempio i costi dell’abitazione
utilizzata anche come studio;
-
telefoni fissi, cellulari, internet e spese relative
(modem, router ecc.) per il 80% del loro ammontare;
-
beni
strumentali (computer, apparecchiature, mobili ecc.) di
costo fino a € 516,46 per intero mentre per quelli
superiori con quote di ammortamento in più anni, con
particolarità per le autovetture la cui deduzione delle
quote di ammortamento è limitata al 40% fermo restando
il limite assoluto di costo pari ad € 18.075,99 legata
ad un mezzo per ciascun professionista;
-
costi
relative alle auto utilizzate per lo volgimento
dell’attività nel limite del 40% se non immatricolate
come autocarro la cui deducibilità e pari al suo intero
ma di cui si segnalano dubbi sul requisito della stretta
inerenza in funzione dell’attività esercita, si segnala
la detraibilità dell’Iva pagata nella stessa
percentuale sia sull’acquisto che sulle spese di
utilizzo delle auto;
-
immobili in proprietà e/o il leasing strumentale
all’attività è prevista la sua deducibilità con delle
particolarità specifiche da esaminare nel suo
particolare;
-
compensi al coniuge, ai figli e ascendenti non sono
deducibili se non da questi fatturati.
Irap -
imposta regionale sulle attività produttive 3,9% sul reddito
professionale
Professionisti senza organizzazione: la Corte Costituzionale
(sent. 21/5/2001 n. 156) ha ribadito l’orientamento
dell’amministrazione finanziaria, in base alla quale l’Irap
non si applica ai lavoratori autonomi che esercitano la
propria attività in assenza di capitali e lavoro altrui. Si
definisce organizzata (soggetta a Irap) l’attività che sia
in grado di svilupparsi e funzionare anche in assenza del
professionista. Che cosa è meglio fare ? si consiglia di
valutare la propria attività e se questa non è organizzata
con lavoro di terzi, impiego d’ingenti beni strumentali
escludersi da detta imposizione ma ciò vale solo per i
contribuenti in regime normale parchè i contribuenti minimi
sono già esclusi.
Regimi
particolari
Il
professionista, persona fisica, in base al volume di affari
(presunto per chi inizia l’attività) può scegliere tra i
seguenti regimi agevolati:
Contribuenti minimi
(vedi
art. 1, co. 96-117 L. 244/2007) in vigore dal
1/1/2008 quale regime naturale per tutti i contribuenti
in possesso dei seguenti requisiti:
-
compensi conseguiti nell’anno solare precedente non
superiori a 30.000;
-
non
aver sostenuto spese per lavoro dipendente,
collaboratori o aver erogato quote di utili ad associati
in partecipazione di lavoro;
-
non
aver acquisito nei tre anni precedenti beni strumentali
anche per mezzo di locazione o leasing (attenzione il
canone di affitto dello studio rientra) per un valore
superiore a € 15.000;
-
non
essere soci di società di persone o associazioni
professionali.
Occorre
precisare che la verifica dei 30.000 euro per i compensi in
questo particolare regime va ragguagliata ad anno solare.
Obblighi
contabili:
i contribuenti minimi in questo regime sono obbligati ad
emettere fattura con addebito Iva.
Devono
solo: numerare e conservare le fatture di acquisto emettere
le fatture e quindi non eseguire nessuna registrazione
contabile.
Il
reddito si determina con il criterio di cassa, scomputando
dai ricavi anche l’acquisto dei beni strumentali.
Sul
risultato, dedotto i contributi previdenziali versati, si
applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative
addizionali del 20%.
Si è
esclusi dall’applicazione dell’Irap e dagli studi di settore
mentre non è prevista l’esclusione delle ritenute di
acconto, che quindi sono effettuate o subite con i criteri
ordinari.
Regole
particolari sono previste per la fuoruscita dal regime, con
decorrenza per annualità successiva, nel caso di superamento
delle soglie dei compensi e beni strumentali, passaggio dal
regime normale a quello dei minimi cui si rimanda alla
documentazione tributaria consultabile sul sito
www.agenziaentrate.it
documentazione tributaria.
Regime
sostitutivo
(Forfettino)
articolo 13 della legge 388/00 è riservato a solo ai
contribuenti la cui attività di naturopata sia
considerata:
-
una
nuova attività e non la mera prosecuzione di una
precedente anche come dipendente o collaboratore;
-
non
abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività
professionale o d’impresa anche in qualità di socio di
società di persone;
-
ammontare dei compensi non superiori a euro 30.987,41.
-
Ci
sono anche per questo regime dei vantaggi:
-
facoltà di avvalersi del tutor dell’amministrazione
finanziaria (quasi mai utilizzato) ;
-
l’esonero dall’obbligo della tenuta della contabilità;
-
l’esonero dagli obblighi di registrazione e di
liquidazione periodica dell’IVA;
-
l’applicazione sul reddito determinato in via ordinaria
l’imposta sostitutiva del 10% in luogo degli scaglioni
IRPEF.
Obblighi
contabili:
i contribuenti minimi sono obbligati a emettere fattura con
addebito dell’Iva sui compensi percepiti, non sono soggetti
a ritenuta di acconto. Occorre conservare i documenti e le
spese sostenute al fine di compilare la dichiarazione
annuale dei redditi per liquidare imposta sostitutiva, Iva,
Irap e studi di settore.
Applicazione:
i contribuenti che intendono avvalersi delle semplificazioni
e regimi particolari devono attestare in sede d’inizio
attività di presumere di non superare i predetti limiti con
corrette opzioni e domande “quadro B”.
Passaggio:
è
consentito il passaggio dal regime delle nuove iniziative a
quello dei minimi.
Conclusioni:
districarsi nell’ambito fiscale non è compito agevole,
pertanto si consiglia dopo un’attenta lettura di quanto
riportato, la conferma di un esperto su quanto s’intende
intraprendere, partendo dalla scelta del regime da scegliere
e l’assistenza per la liquidazione dei tributi da versare e
relativi adempimenti.
Sicuramente la scelta di uno dei regimi particolari, se si è
nelle condizioni soggettive per adottarlo è la scelta
migliore, perché come si può costatare, non prevede la
tenuta della contabilità, il versamento delle imposte in
misura sostitutiva, minori adempimenti fiscali e conseguenti
costi per la sua gestione.
Alcuni
esempi:
se sono titolare di altri redditi l’aliquota sostitutiva è
sempre vantaggiosa: in entrambi i regimi gli adempimenti
sono minimi e come nel caso dei minimi non occorre quasi il
consulente se non eventualmente per la compilazione della
dichiarazione dei redditi cui consiglio di rivolgersi in
ogni caso.
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (PRIVACY)
In merito alla normativa sulla protezione dei dati personali
“legge 196/2003 sulla privacy” il trattamento dei dati
personali può avvenire solo previo consenso (orale o
scritto), che presuppone un’adeguata informativa (art.
13) e deve essere obbligatoriamente espresso (art. 23,
comma 1).
In base alla normativa il consenso deve essere:
- documentato
per iscritto relativamente ai dati personali;
- manifestato
in forma scritta per il trattamento dei dati sensibili.
Il documento programmatico della sicurezza (art. 34, co. 1
lett. g) va redatto entro il 31 marzo di ogni anno in caso
di trattamento di dati sensibili. Per dati sensibili
s’intendono i dati personali idonei a rilevare: origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere; opinione politiche, adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la
vita sessuale.
Si segnala che occorre adottare particolari accorgimenti per
il trattamento dei dati con strumenti elettronici.
Elaborato a cura di Studio
Landra Rag.Dario – Via Sette Assedi n.2 Cuneo, su incarico
dell’Istituto Rudy Lanza con sede uffici operativi in
Luserna San Giovanni Via Fuhrmann n.74.
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