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INQUADRAMENTO FISCALE DEL
NATUROPATA
Finendo il percorso scolastico triennale di Naturopatia, ci
si trova a dover affrontare la problematica
dell’inquadramento fiscale.
Occorre, prima di iniziare l’attività in forma
professionale, dotarsi di una posizione fiscale e
previdenziale nei 30 gg. dalla data d’inizio che consiste
per i lavoratori autonomi che esercitano attività in forma
individuale:
-
richiesta partita IVA tramite apposito modello d’inizio
attività le cui istruzioni si possono prelevare o
consultare sul sito
www.agenziaentrate.it
oppure rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle
Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.
Si consiglia di adottare il codice che identifica
l’attività svolta il 96.09.09 “Altre
attività di servizi alla persona” indicando nella
descrizione “naturopata” se questa
attività è svolta principalmente nei confronti
delle persone al di fuori delle attività professionali
riconosciute o centri per il benessere fisico. Si
segnala che l’attività è soggetta agli studi di settore
(art. 62-bis, D.L. 331/1993) “TG99U” cluster 39 -
Attività di naturopatia a decorrere dal secondo anno
di attività .
-
domanda d’iscrizione all’INPS nella Gestione
Separata, su modelli in distribuzione presso
gli uffici competenti o tramite il sito
www.inps.it,
cliccando su servizio on-line.
Non è necessario iscriversi al Registro Imprese e all’INAIL.
A quest’ultimo ci si iscrive solo nel momento in cui si
hanno dei dipendenti che nella presente disamina non è
contemplato.
La professione del Naturopata, malgrado non sia ancora stata
riconosciuta nel novero delle professioni intellettuali di
cui al 2229 c.c. è regolata dalla normativa fiscale vigente
dei lavoratori autonomi e non si qualifica come
attività d’impresa.
Per quanto riguarda la modalità sulla tenuta delle scritture
contabili, con esclusione del nuovo regime dei
contribuenti minimi e delle nuove iniziative produttive
le cui particolarità sono trattate in seguito, è
previsto un regime naturale, quello della
contabilità semplificata . Il regime della contabilità
ordinaria è applicabile solo su opzione di cui si omette la
trattazione.
Registri obbligatori
I professionisti in contabilità semplificata possono
eliminare il registro incassi e pagamenti e utilizzare solo
i registri Iva se vi annotano separatamente, in
apposite sezioni le operazioni non soggette a Iva con
obbligo a fine anno di annotare le somme non incassate e di
quelle non pagate. Altra semplificazione è la facoltà di non
tenere il registro dei cespiti ammortizzabili se si
forniscono i relativi dati in forma ordinata
all’amministrazione finanziaria su richiesta.
I registri non devono più essere bollati ma solo numerati e
intestati prima del suo utilizzo.
Adempimenti
Si segnalano gli obblighi imposti dalla vigente normativa:
-
emissione fatture con aliquota Iva 20% con facoltà di
rivalsa 4% contributo previdenziale che fa parte della
base imponibile Iva e Irpef, deduzione ritenuta acconto
20% per le prestazioni rese non nei confronti dei
privati;
-
liquidazione IVA trimestrale oppure mensile entro 16
mese o trimestre successivo;
-
acconto Iva entro 27/12 - saldo 16/3 anno successivo al
periodo di imposta;
-
comunicazione dei dati annuali Iva entro il mese di
febbraio dell’anno successivo se i ricavi sono superiori
a 25.000 euro;
-
presentazione della dichiarazione dei redditi solo in
forma telematica 30/9 dell’anno successivo ;
-
presentazione della dichiarazione dei sostituti imposta
(mod.770 semplificato) entro il 31/7;
-
versamento imposte: saldi – acconti 16/6–16/7 con
maggiorazione 0,50%; acconti 30/11;
-
versamento contributi previdenziali ( INPS) aliquota
26,72% o 17% se iscritti in altre forme previdenziali (
es. pensionati, dipendenti, commercianti, artigiani
ecc.) come sopra.
-
comunicazione annuale Iva entro 28/2;
-
elenchi per operazioni intracomunitarie acquisti e
servizi con cadenza trimestrale (operazioni inf. 100
mila euro) entro 25 mese successivo trimestre;
-
certificazioni ritenute acconto operate entro il 28/2
anno successivo;
Tutti gli adempimenti (versamenti, dichiarazioni, comunicaz.
ecc.) dovranno pervenire all’Amministrazione finanziaria
con mezzi telematici con possibilità di compierli
direttamente accreditandosi sul sito Agenzia Entrate (fisconline)
o avvalendosi di intermediari abilitati.
Determinazione del reddito
La
determinazione del reddito avviene secondo il principio di
cassa.
Di norma tutto quanto è corrisposto al naturopata, fatta
eccezione per le anticipazioni effettuate in nome e per
conto del cliente, costituiscono reddito di lavoro autonomo.
I costi sono deducibili solo se riferiti all’attività
esercitata, il requisito d’inerenza è diretto ad impedire la
deduzione di spese personali, ma per talune spese
particolari in cui tale verifica del requisito d’inerenza è
difficile, il legislatore ha previsto delle limitazioni
sulla sua intera deducibilità e in particolare:
-
vitto
e alloggio fino al 2% dei compensi percepiti nel limite
del 75% del loro ammontare mentre è ammessa la
detrazione integrale dell’Iva pagata. Non concorrono nel
2% e quindi sono deducibili per intero le spese
sostenute dal committente per conto del professionista
e da questi addebitate in fattura, ma su tale
procedura è utile un approfondimento ( vedi circolare
Ag. Entrate 4 Agosto 2006, n.28/E consultabile sul sito
Agenzia Entrate);
-
spese
di rappresentanza fino all’1 % dei compensi;
-
convegni,
congressi, corsi di aggiornamento per il 50% del loro
ammontare;
-
beni
utilizzati promiscuamente per il 50% o in percentuale
diversa se si possa stabilire un criterio tra l’utilizzo
personale e non quali ad esempio i costi dell’abitazione
utilizzata anche come studio;
-
telefoni
fissi, cellulari, internet e spese relative (modem,
router ecc.) per il 80% del loro ammontare;
-
beni strumentali (computer, apparecchiature, mobili
ecc.) di costo fino a € 516,46 per intero mentre per
quelli superiori con quote di ammortamento in più anni,
con particolarità per le autovetture la cui deduzione
delle quote di ammortamento è limitata al 40% fermo
restando il limite assoluto di costo pari ad €
18.075,99 legata ad un mezzo per ciascun professionista;
-
costi relative alle auto utilizzate per lo volgimento
dell’attività nel limite del 40% se non immatricolate
come autocarro la cui deducibilità e pari al suo intero
ma di cui si segnalano dubbi sul requisito della stretta
inerenza in funzione dell’attività esercita, si segnala
la detraibilità dell’Iva pagata nella stessa
percentuale sia sull’acquisto che sulle spese di
utilizzo delle auto;
-
immobili in proprietà e/o il leasing strumentale
all’attività è prevista la sua deducibilità con delle
particolarità specifiche da esaminare nel suo
particolare;
-
compensi al coniuge, ai figli e ascendenti non sono
deducibili se non da questi fatturati.
Irap - imposta regionale sulle attività produttive 3,9% sul
reddito professionale
Professionisti senza organizzazione: la Corte Costituzionale
(sent. 21/5/2001 n. 156) ha ribadito l’orientamento
dell’amministrazione finanziaria (CM 141/E/1998), in base
alla quale l’Irap non si applica ai lavoratori autonomi che
esercitano la propria attività in assenza di capitali e
lavoro altrui. Si definisce organizzata (soggetta a Irap)
l’attività che sia in grado di svilupparsi e funzionare
anche in assenza del professionista. Che cosa è meglio fare
? si consiglia di valutare la propria attività e se questa
non è organizzata con lavoro di terzi, impiego d’ingenti
beni strumentali escludersi da detta imposizione ma ciò vale
solo per i contribuenti in regime normale parchè i
contribuenti minimi sono già esclusi.
Regimi particolari
Il professionista, persona
fisica, in base al volume di affari (presunto per chi inizia
l’attività) può scegliere tra i seguenti regimi agevolati:
Contribuenti minimi ( vedi art. 1, co.
96-117 L. 244/2007) in vigore dal 1/1/2008 quale
regime naturale per tutti i contribuenti in possesso dei
seguenti requisiti:
-
compensi conseguiti nell’anno solare precedente non
superiori a 30.000;
-
non aver sostenuto spese per lavoro dipendente,
collaboratori o aver erogato quote di utili ad associati
in partecipazione di lavoro;
-
non aver acquisito nei tre anni precedenti beni
strumentali anche per mezzo di locazione o leasing (
attenzione il canone di affitto dello studio rientra )
per un valore superiore a € 15.000;
-
non
essere soci di società di persone o associazioni
professionali.
Occorre precisare che la verifica dei 30.000 euro per i
compensi in questo particolare regime va ragguagliata ad
anno solare.
Obblighi contabili: i contribuenti minimi non
addebitano l’Iva sui compensi percepiti, non recuperano
l’iva sugli acquisti e spese, sono esonerati da tutti gli
obblighi di registrazione.
Devono solo: numerare e conservare le fatture di acquisto
emettere le fatture, assoggettarle al bollo di 1,81 solo se
di importo superiore a euro 77,81 e quindi non eseguire
nessuna registrazione contabile.
Il reddito si determina con il criterio di cassa,
scomputando dai ricavi anche l’acquisto dei beni
strumentali.
Sul risultato, dedotto i contributi previdenziali versati,
si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative
addizionali del 20%.
Si è esclusi dall’applicazione dell’Irap e dagli studi di
settore mentre non è prevista l’esclusione delle ritenute di
acconto, che quindi sono effettuate o subite con i criteri
ordinari.
Regole particolari sono previste per la fuoruscita dal
regime, con decorrenza per annualità successiva, nel caso di
superamento delle soglie dei compensi e beni strumentali,
passaggio dal regime normale a quello dei minimi cui si
rimanda alla documentazione tributaria consultabile sul
sito
www.agenziaentrate.it
documentazione tributaria.
Regime sostitutivo per nuove iniziative (Forfettino)
articolo 13 della legge 388/00 è riservato a solo ai
contribuenti la cui attività di naturopata sia
considerata:
-
una
nuova attività e non la mera prosecuzione di
una precedente anche come dipendente o collaboratore;
-
non
abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività
professionale o d’impresa anche in qualità di socio di
società di persone;
-
ammontare
dei compensi non superiori a euro 30.987,41.
Ci sono anche per questo regime dei vantaggi:
-
facoltà
di avvalersi del tutor dell’amministrazione finanziaria
(quasi mai utilizzato) ;
-
l’esonero dall’obbligo della tenuta della contabilità;
-
l’esonero
dagli obblighi di registrazione e di liquidazione
periodica dell’IVA;
-
l’applicazione
sul reddito determinato in via ordinaria l’imposta
sostitutiva del 10% in luogo degli scaglioni IRPEF.
Obblighi contabili: i contribuenti nel regime
sostitutivo sono obbligati a emettere fattura con addebito
dell’Iva sui compensi percepiti, non sono soggetti a
ritenuta di acconto. Occorre conservare i documenti e le
spese sostenute al fine di compilare la dichiarazione
annuale dei redditi per liquidare imposta sostitutiva, Iva
, Irap e studi di settore.
Applicazione: i contribuenti che intendono avvalersi
delle semplificazioni e regimi particolari devono attestare
in sede d’inizio attività di presumere di non superare i
predetti limiti con corrette opzioni e domande “quadro B”.
Passaggio: è consentito il passaggio dal regime delle
nuove iniziative a quello dei minimi.
Conclusioni: districarsi nell’ambito fiscale non è
compito agevole, pertanto si consiglia dopo un’attenta
lettura di quanto riportato, la conferma di un esperto su
quanto s’intende intraprendere, partendo dalla scelta del
regime da scegliere e l’assistenza per la liquidazione dei
tributi da versare e relativi adempimenti.
Sicuramente la scelta di
uno dei regimi particolari, se si è nelle condizioni
soggettive per adottarlo è la scelta migliore, perché come
si può costatare, non prevede la tenuta della contabilità,
il versamento delle imposte in misura sostitutiva , minori
adempimenti fiscali e conseguenti costi per la sua
gestione.
Alcuni esempi: se sono
titolare di altri redditi l’aliquota sostitutiva è sempre
vantaggiosa, in entrambi i regimi gli adempimenti sono
minimi e come nel caso dei minimi non occorre quasi il
consulente se non eventualmente per la compilazione della
dichiarazione dei redditi cui consiglio di rivolgersi in
ogni caso.
Aggiornato il 27/07/2010
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (PRIVACY)
In merito alla normativa sulla protezione dei dati personali
“legge 196/2003 sulla privacy” il trattamento dei dati
personali può avvenire solo previo consenso (orale o
scritto), che presuppone un’adeguata informativa (art.
13) e deve essere obbligatoriamente espresso (art. 23,
comma 1).
In base alla normativa il consenso deve essere:
- documentato
per iscritto relativamente ai dati personali;
- manifestato
in forma scritta per il trattamento dei dati sensibili.
Il documento programmatico della sicurezza (art. 34, co. 1
lett. g) va redatto entro il 31 marzo di ogni anno in caso
di trattamento di dati sensibili. Per dati sensibili
s’intendono i dati personali idonei a rilevare: origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere; opinione politiche, adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la
vita sessuale.
Si segnala che occorre adottare particolari accorgimenti per
il trattamento dei dati con strumenti elettronici.
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